POLIZZE DORMIENTI, UNA FINESTRA PER RICHIEDERE I RIMBORSI


Dal 15 giugno al 15 settembre 2020 è possibile presentare alla Concessionaria servizi assicurativi (CONSAP), la richiesta di rimborso parziale delle polizze dormienti. Grazie ad un ulteriore stanziamento di risorse a valere sul fondo “iniziative a vantaggio dei consumatori” è aperta una nuova finestra per la presentazione di richieste di rimborso delle c.d. polizze dormienti prescritte.

Chi può fare richiesta.
Dal 15 giugno al 15 settembre 2020 è possibile presentare alla Concessionaria servizi assicurativi (CONSAP), incaricata della gestione da parte del Ministero, la richiesta di rimborso parziale delle polizze assicurative vita prescritte per le quali siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  • evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
  • prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° gennaio 2012;
  • rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti;
  • non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti sei avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.

Come presentare la domanda
Con i precedenti sei avvisi pubblici sono state prese in considerazione le istanze di rimborso di polizze per le quali l’evento che ha determinato il diritto alla riscossione del capitale assicurato fosse successivo alla data del 1° gennaio 2006 e la conseguente prescrizione fosse intervenuta prima del 1° luglio 2011, il nuovo avviso estende la finestra di rimborsabilità.
La domanda può essere presentata esclusivamente on-line, attraverso il Portale Unico CONSAP, previa registrazione.
Per ogni approfondimento è possibile consultare l’Avviso di rimborsabilità che descrive in dettaglio come fare per presentare la richiesta e quali documenti allegare e chiarisce anche come viene determinato il rimborso parziale (fino a un massimo del 50%) dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo rapporti dormienti.