In relazione al fallimento di Mercatone Uno, elenchiamo le casistiche di cui potrebbero essere interessati i consumatori e i rimedi possibili.
1) Il consumatore ha pagato personalmente (senza dover sottoscrivere un finanziamento di scopo) i beni acquistati, ma non ha ricevuto la consegna del bene/i.
In tal caso:
a) laddove in possesso di regolare fattura quietanzata (in caso di pagamento in contanti) o supportata da documento giustificativo (prova del pagamento, cioè assegno, bonifico, carta di credito e simili) potrà effettuare l’insinuazione al passivo del fallimento per richiedere la restituzione delle somme esborsate; a tal fine, si allega l’estratto della sentenza da dove si evince il nominativo del Curatore e il termine per presentare le insinuazioni (20 settembre 2019) da inviare alla Pec del fallimento f403.2019milano@pecfallimenti.it
L’udienza per l’esame dello stato passivo da parte del Giudice è stata fissata il 22 ottobre 2019;
b) nel caso in cui il bene/i acquistato/i sia facilmente identificabile (con un codice che non lasci dubbi in merito alla individuazione dello stesso) si potrebbe, in alternativa, presentare istanza di restituzione del bene ex art. 87 bis, facendo valere la proprietà del bene stesso in capo al consumatore e, di conseguenza l’esclusione dal passivo del fallimento.
N.B. Invitiamo i territori a darci comunicazione in merito al numero di associati che chiede il nostro intervento, al fine di valutare l’opportunità di avere un colloquio con il curatore per accertare la fattibilità di tale secondo rimedio e, soprattutto, la possibilità di utilizzare la medesima Pec (ciò perché tale istanza prevederebbe, di solito, il deposito nella cancelleria del Giudice delegato al fallimento).
2) Il consumatore ha sottoscritto un finanziamento di scopo e non ha ricevuto i beni in consegna; in tal caso il Testo Unico Bancario (art 125 quinquies del TUB D. Lgs. n. 385/93) riconosce al consumatore, in caso di grave inadempimento da parte del fornitore di beni o servizi, il diritto alla risoluzione del contratto di credito.
La società finanziaria dovrà rimborsare al consumatore le rate già pagate e le altre spese e il consumatore non dovrà pagare ulteriori rate.
In tal caso, la prima cosa da fare è mettere in mora il curatore, quindi diffidarlo ad adempiere alla consegna dei beni che sono stati acquistati e non consegnati; decorsi 15 giorni, si potrà fare domanda di rimborso e di risoluzione del contratto di prestito alla finanziaria.
N.B. Invitiamo i territori interessati a farci conoscere le finanziarie maggiormente coinvolte al fine di valutare l’opportunità di prendere contatti con le stesse per individuare una soluzione conciliativa.
3) Potrebbero verificarsi casistiche miste (per esempio consegna parziale dei beni perché alcuni ordinati e non consegnati, con contestuale sottoscrizione di finanziamento di scopo; oppure beni consegnati parzialmente ma pagati senza dover ricorrere a un prestito); in tal caso, alla luce dei rimedi sopraelencati si dovrà optare per l’uno o l’altro.
Si rammenta a tal proposito che per ottenere l’annullamento del contratto di credito si dovrebbe configurare in capo al fornitore un “inadempimento grave”: in caso, quindi, di consegna parziale si dovrà valutare, caso per caso, se i beni non consegnati possano essere di consistenza tale da potersi ritenere la sussistenza del grave inadempimento.