L'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, avvia un'istruttoria nei confronti di Easy
Market S.p.A. agenzia di viaggi online appartenente al gruppo
Hotelbeds, che offre attraverso il sito www.lol.travel/it la
possibilità di effettuare la ricerca e il confronto di voli, hotel e
altri servizi turistici disponibili sul mercato, nonché di procedere
all’acquisto degli stessi. Il provvedimento riguardano due distinte
condotte:
a) l'applicazione di un
supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di
pagamento utilizzata per l’acquisto di voli (credit card
surcharge), reso noto solo alla fine del processo
di acquisto.
Infatti, al termine del processo di acquisto, successivamente alla
scelta della tipologia di carta di pagamento, il sistema ricalcola il
prezzo incrementandolo con le spese dovute a titolo di “costi di
gestione”;
b) assistenza telefonica
a tariffazione maggiorata invece che a tariffa base per i servizi
post vendita relativi a hotel o voli.
Dopo i dovuti controlli
dell'AGCOM, è emerso:
a) che l’importo
prospettato ad esito dell’interrogazione relativa a uno specifico
volo aereo non era quello finale richiesto al consumatore. Infatti,
solo dopo la selezione del mezzo di pagamento, nella fase conclusiva
del processo di acquisto, a seguito dell’apertura di numerose
pagine internet, il sistema ricalcolava il prezzo incrementandolo in
alcuni casi con le spese dovute a titolo di “costi di gestione”,
che ammontavano a circa 3 euro per numerose carte di pagamento. A
partire dal 10 maggio 2018, il professionista ha azzerato tale costo
supplementare e dal 18 luglio 2018 è intervenuto sulla struttura del
processo di acquisto del proprio sito internet, realizzando il
risultato per cui il prezzo proposto per il servizio non è più
modificabile in funzione del mezzo di pagamento prescelto dal
consumatore.
Al riguardo si evidenzia
che l’applicazione di supplementi per l’uso di uno specifico
strumento di pagamento costituisce una violazione dell’art. 62 del
Codice del Consumo, il quale stabilisce che i venditori di beni e
servizi ai consumatori finali “non possono imporre ai consumatori,
in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per
l'uso di detti strumenti”. In applicazione di tali norme, i
venditori di beni e servizi al dettaglio non possono dunque applicare
supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di
coloro che utilizzino, per effettuare i propri pagamenti, strumenti
quali ad esempio carte di credito o di debito, qualsiasi sia
l’emittente della carta. Pertanto e l’importo della sanzione
amministrativa pecuniaria applicabile a Easy Market S.p.A. nella
misura 100.000 € (centomila euro).
b)Nella sezione
“Contatti” presente sul sito del professionista www.lol.travel/it
era indicato in via esclusiva un numero a tariffazione maggiorata per
l’assistenza clienti. Solo nelle comunicazioni di conferma della
prenotazione inviate ai consumatori che avevano effettuato una
prenotazione di hotel e di voli, era fornito un numero a tariffa base
(ovvero, con costi di utilizzo non eccedenti quelli di una chiamata
verso un numero fisso geografico o verso un numero di cellulare
standard). Tale informazione era presente in calce alle descritte
comunicazioni, indicata con caratteri molto piccoli, in concomitanza
con un numero a tariffazione maggiorata senza l’indicazione del
relativo costo. A partire dal 29 giugno 2018, il professionista ha
reso disponibile per i consumatori un numero di assistenza post
vendita a tariffa base nella sezione “Contatti”. A partire dal 10
ottobre 2018,il consumatore è stato messo effettivamente nella
condizione di conoscere in modo immediato ed efficace la natura dei
due differenti numeri presenti sul sito del professionista, essendo
anche edotto in modo inequivocabile dei relativi differenti costi.
26. Pertanto, sino al 10 ottobre 2018, il professionista non ha reso
effettivamente fruibile ai propri clienti una linea di assistenza
telefonica con costi di utilizzo non eccedenti quelli di una chiamata
verso un numero fisso geografico o verso un numero di cellulare
standard. La contestuale presenza di due numerazioni, infatti, una
delle quali a pagamento e senza immediata indicazione dei relativi
costi, poteva indurre i consumatori ad avvalersi della linea a
tariffazione maggiorata per i servizi post-vendita. Tale condotta
appare integrare una violazione dell’art. 64 del Codice del
Consumo. Pertanto e l’importo della sanzione amministrativa
pecuniaria applicabile a Easy Market S.p.A. nella misura di 50.000 €
(cinquantamila euro).