L'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, avvia un'istruttoria nei confronti della
società Zuami S.r.l.s., IBALO S.r.l.s. e SHOP BUY S.r.l.s. in quanto
le società starebbero realizzando, attraverso i propri siti una
pratica commerciale scorretta consistente nell’offerta ai
consumatori di beni tecnologici ad un prezzo particolarmente
conveniente quando, in realtà, con il pagamento della somma
inizialmente richiesta (prenotazione/anticipo) essi entrano in
meccanismo contrattuale nel quale l’ottenimento del bene è
condizionato da prestazioni ulteriori - complesse e aleatorie -, e
dove vengono opposti ai consumatori ostacoli di varia natura rispetto
all'esercizio di taluni diritti contrattuali. In particolare,
è
risultato che il professionista pubblichi on line le offerte di beni
tecnologici e, accanto alla tradizionale vendita a prezzo di listino,
ne promuova una particolare basata sul fatto che l’acquirente possa
accedere a sconti rilevanti sul prezzo di listino prenotando il bene
desiderato e attendendo che altri consumatori - almeno due - facciano
una prenotazione per un importo uguale o superiore alla prima.
Pertanto la prenotazione da parte di altri consumatori e la loro
contestuale iscrizione nella c.d. lista rappresenta la condizione
indispensabile per ottenere il bene al prezzo scontato. Questo
meccanismo non permetto ai consumatori, o lo consentirebbe molto
difficilmente, l’acquisto del bene.
Inoltre, il
professionista avrebbe opposto ingiustificati ostacoli al diritto di
recesso che sarebbe possibile solamente entro 14 giorni dalla
prenotazione. Spirato tale termine, anche in presenza di un notevole
lasso di tempo trascorso, l’unica modalità di uscita dal sistema
sarebbe rappresentata dall’acquisto a un prezzo al di sopra di
quello di mercato.
La condotta induce a
ingannare e/o condizionare indebitamente la libertà di scelta del
consumatore medio in relazione all’acquisto on line di beni
tecnologici.
La condotta in questione
si caratterizza in primo luogo per una grave forma di ingannevolezza
direttamente riconducibile alla circostanza che non si tratta
propriamente della vendita di prodotti immediatamente disponibili ad
un prezzo scontato, ma dell’ingresso in un particolare meccanismo
contrattuale. In particolare, non risulta adeguatamente chiarita la
differenza che corre tra il prezzo di offerta/prenotazione e il
“prezzo pieno” inducendo quindi il consumatore a scegliere di
procedere con la prenotazione sulla base di un prospettazione
gravemente incompleta ed omissiva, che non gli permette di
comprendere le “peculiari” condizioni ed i vincoli a cui si
sottopone.
In base a quanto sopra
descritto l'Autorità dispone:
a) sospensione di ogni
attività diretta alla vendita di beni ad un prezzo particolarmente
scontato attraverso il pagamento di una somma quale “prenotazione”
del bene e condizionata alla successiva adesione di altri consumatori
che effettuino analogo versamento/prenotazione o al successivo
movimento della c.d. Lista;
b) sospensione di ogni
attività diretta alla vendita, attraverso il sito internet
http://www.zuami.it,
http://www.shopbuy.it e
http://www.ibalo.it mediante di prodotti presentati come disponibili
che non risultino pronti per la consegna;
c) comunichi all’Autorità
l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e
le relative modalità entro cinque giorni dal ricevimento del
presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella
quale vengano illustrate le misure adottate.