Le novità della definizione agevolata sulla rottamazione delle cartelle esattoriali prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 1 gennaio 2000 e il 31 gennaio 2015.
L'adesione alla rottamazione dovrà essere effettuata entro il 23 gennaio 2017 con il modulo messo a punto da Equitalia (DA1).
- presso gli sportelli della concessionaria;
- inviato, insieme alla copia di un documento di identità, alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento.
Il pagamento avverrà in un'unica soluzione o in cinque rate massimo, dove il 70% del dovuto dovrà essere pagato entro il 2017, mentre il restante 30% andrà saldato entro settembre 2018.
Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.
Chi trarrà maggior beneficio da questa rottamazione è chi ha cartelle vecchie; più il ruolo è datato, maggiore è il risparmio.
Chi intende aderire pagherà per intero l’importo residuo delle somme inizialmente richieste, senza dover corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Restano da saldare: gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo, le somme maturate a titolo di aggio, le spese per le procedure esecutive, le spese di notifica della cartella.
La rottamazione delle cartelle Equitalia è prevista anche per i contribuenti che hanno già procedimenti di rateizzazione in corso, comma 8 art. 6 del decreto 193/2016
Ci sono diversi casi:
- se il contribuente ha interrotto un precedente piano di rateazione, facendolo scadere prima del 24 ottobre, accede direttamente alla rottamazione seguendo la procedura prevista per tutti gli altri contribuenti;
- se invece il piano di rateazione è ancora in corso, la legge prevede che, per poter accedere alla rottamazione cartelle esattoriali, siano effettuati tutti i versamenti previsti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. La somma dovuta sarà quindi calcolata al netto degli importi già versati a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso procedure esecutive. Non si conteggiano, invece, le somme versate a titolo di sanzione, che non possono nemmeno essere risarcite al contribuente, il quale nel momento in cui pagherà la prima o unica rata prevista dalla rottamazione, si vedrà automaticamente revocare il precedente piano di rateazione.
Per maggiori informazioni e per meglio essere assistiti potete rivolgervi presso le nostre sedi, il cui elenco è nell'apposita sezione